Regolamento per l'affidamento di servizi e forniture per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria
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Testo in vigore dal 24 Settembre 2021
Approvato dal Consiglio Federale con delibera nr. 92 del 10/09/2021
1 – OGGETTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il presente regolamento (il “Regolamento”) disciplina le procedure per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’articolo 36, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (il “Codice Appalti”), finalizzate allo svolgimento delle attività da parte della Federazione Italiana Cronometristi (la “Federazione”), in ossequio a quanto indicato nelle Linee Guida n. 4 del 26 ottobre 2016, adottate e successivamente aggiornate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, “ANAC”).
Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’affidamento e l’esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie avvenga nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, enunciati nell’articolo 30, comma 1, Codice Appalti, garantendo la qualità delle prestazioni in relazione alle specifiche esigenze della Federazione; il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri previsti nel bando o dalla lettera d’invito, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
Nell'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture, altresì, si osservano i criteri di sostenibilità energetica e ambientale di cui all’articolo 34, Codice Appalti, e il principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi di cui all’articolo 42, Codice Appalti.
Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello successivo, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico ovvero nello stesso settore di servizi.
Il menzionato principio comporta il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.
La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la Federazione, in virtù di regole prestabilite dal Codice Appalti ovvero dalla stessa, in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
La Federazione ha facoltà di suddividere con un successivo provvedimento gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia, prevedendo una effettiva differenziazione tra forniture e servizi e motivando in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce.
L’affidamento o il reinvito al contraente uscente hanno carattere eccezionale e saranno motivati dalla Federazione in considerazione della particolare struttura del mercato o della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.
La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.
Negli affidamenti di importo inferiore a euro 1.000,00 la Federazione potrà derogare all’applicazione di questo paragrafo, con scelta sinteticamente motivata contenuta nella determina a
Le procedure di affidamento di forniture e servizi secondo il presente Regolamento sono consentite per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, pari ad euro 214.000,00, al netto dell’IVA. Ai sensi dell’articolo 35, comma 3, Codice Appalti, le soglie menzionate sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
Ai fini del calcolo del valore stimato dell’affidamento, si applica quanto previsto all’articolo 35, Codice Appalti.
È vietato il frazionamento artificioso delle procedure operato al solo fine di sottoporle alla disciplina del Regolamento.
2 – ELENCO OPERATORI ECONOMICI
Ai fini di cui al precedente paragrafo 1, la Federazione potrà procedere tramite l’“Elenco dei fornitori della Federazione Italiana Cronomestristi” (di seguito, “Elenco”) per individuare gli operatori economici da invitare e/o interpellare nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’affidamento o l’esecuzione di servizi o forniture, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), Codice Appalti. Nell’Elenco sono iscritti gli operatori economici interessati, in possesso di requisiti di ordine generale e di capacità professionale.
3 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Consiglio Federale nomina un Responsabile del Procedimento che, di norma, potrà essere individuato nella figura del Segretario Generale o di un suo delegato deliberato dal Consiglio Federale.
Il Responsabile del Procedimento, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 31, Codice Appalti, e delle Linee Guida n. 3, adottate dall’ANAC giusta delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e successivamente aggiornate, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento, dalla fase di programmazione alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto, ove ciò non sia specificatamente attribuito ad altri organi o soggetti.
In particolare, nei limiti di applicabilità alla Federazione, il Responsabile del Procedimento:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni, al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di pre-informazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e
di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
e) fornisce alla Federazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell’intervento;
f) svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, fermo restando il possesso del titolo di studio, della formazione e dell’esperienza professionale necessaria.
In ogni caso, il Responsabile del Procedimento è soggetto diverso dal direttore dell’esecuzione del contratto nei seguenti casi:
a) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
b) prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze;
c) interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
d) per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla Federazione, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.
Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la Federazione ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta.
La Federazione, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP.
La Federazione può individuare uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del Decreto alla cui osservanza è tenuta.
Nel caso in cui l'organico della Federazione presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal Segretario Generale, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico- finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza.
In ogni caso, il Responsabile del Procedimento è soggetto diverso dal direttore dell’esecuzione del contratto nei seguenti casi:
- prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro;
- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze;
- interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla Federazione, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento
4 - COMMISSIONE AGGIUDICATRICE
Ove prescritta la nomina della Commissione Giudicatrice si applica l’art.77 del Decreto.
Nelle gare sotto soglia, la Federazione potrà nominare componenti interni per la valutazione delle offerte a condizione che abbiano esperienza nel settore della gara e siano in possesso dei requisiti di professionalità e moralità.
Nel caso in cui un componente della Commissione abbia un qualsiasi interesse personale o professionale nei confronti di uno o più soggetti comunque coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività di gara o di esecuzione dei lavori, ha l’obbligo di astenersi dal partecipare alle operazioni di gara.
La Commissione è generalmente composta da almeno tre membri.
L’aggiudicazione della gara avviene con delibera del Consiglio federale, il quale può aggiudicare le gare anche in presenza di una sola offerta valida, così come non procedere ad aggiudicazione per ragioni di interesse pubblico.
L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto, da parte della Federazione, esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet federale, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto.
Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi d’imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80 del Decreto.
Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La Federazione impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.
La Federazione potrà procedere con l’indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, esclusivamente quando le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico, per le ragioni e nei limiti di cui all’art. 63 del Decreto.
Nell’esecuzione degli appalti, saranno osservate tutte le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione delle procedure potrà avvenire sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita.
L’applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all’articolo 95, comma 4, Codice Appalti, sarà adeguatamente motivata.
6 - ACQUISIZIONI AI SENSI DELL’ ART. 36, COMMA 2, LETT. A), CODICE APPALTI
Per l’affidamento e l’esecuzione di servizi e forniture di importo compreso tra euro 20.000,00 ed euro 40.000,00, la Federazione procederà mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.
Negli affidamenti di cui ai precedenti capoversi e in determinati casi – a titolo esemplificativo in caso di ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (“MePA”) o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura - la Federazione può procedere con una delibera a contrarre, in modo semplificato, contenente l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta espresse in modo sintetico, e il possesso dei requisiti di carattere generale.
Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’articolo 30, Codice Appalti, la Federazione può acquisire informazioni, dati e documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.
La procedura di affidamento prende avvio con la delibera a contrarre che, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, conterrà l’indicazione dell’interesse pubblico che la Federazione intende soddisfare, le caratteristiche dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.
Oltre ai requisiti di carattere generale ex articolo 80, Codice Appalti, i criteri di selezione saranno connessi al possesso di requisiti minimi di:
• idoneità professionale;
• capacità economica e finanziaria;
• capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell’oggetto e dell’importo del contratto.
In caso di appalti con particolari caratteristiche tecniche, la Federazione si riserva la facoltà di richiedere, altresì, l’attestazione dell’intervenuta esecuzione di appalti analoghi ovvero il possesso di specifiche certificazioni e/o autorizzazioni.
Nel caso di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico - professionali, possono essere indicati quali criteri preferenziali di selezione, il possesso della certificazione rilasciata dall’ANAC in relazione al sistema di rating di impresa o comunque dei requisiti reputazionali di cui all’articolo 83, comma 10, Codice Appalti.
In ottemperanza agli obblighi di motivazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al fine di assicurare la massima trasparenza, la Federazione motiva in merito alla scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la Federazione deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.
Per servizi e forniture di importo non superiore a euro 20.000,00, la Federazione ha la facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80, Codice dei contratti pubblici e speciale. In tal caso, la Federazione procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme dell’articolo 32, comma 14, Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti dell’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b), Codice Appalti e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in relazione a specifiche attività.
Per gli importi superiori a euro 20.000,00, la Federazione, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, Codice Appalti, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80, Codice Appalti e di quelli speciali, ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in relazione a specifiche attività.
Il contratto di appalto include specifiche clausole finalizzate a sanzionare l’eventuale difetto dei requisiti dichiarati e segnatamente: la risoluzione dello stesso ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non superiore al 10 per cento del valore del contratto.
Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici la Federazione effettua idonei controlli ai sensi dell’articolo 71, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La Federazione ha facoltà di specificare una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare, nonché le modalità di assoggettamento a controllo e di effettuazione dello stesso.
Ai sensi dell’articolo 32, comma 14, Codice Appalti, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.
Per espressa previsione dell’articolo 32, comma 10, lettera b), Codice Appalti, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
7 - ACQUISIZIONI AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), CODICE APPALTI.
Ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b), Codice Appalti, la Federazione potrà affidare servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 214.000,00 euro, tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati tramite l’Elenco degli operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti o nel caso di assenza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nell’Elenco previa pubblicazione sul sito della Federazione di un avviso di indagine di mercato.
L’Elenco è costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della Federazione di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L’avviso di costituzione dell’Elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante la pubblicazione sul profilo della Federazione, nella sezione “federazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o altre forme di pubblicità.
Nello specifico, il Responsabile del Procedimento individua dalla sezione dell’Elenco - corrispondente alla categoria prevalente del servizio o fornitura da affidare - un numero di operatori economici almeno pari al doppio di quelli che intende invitare, nel rispetto del numero minimo di cinque previsto dall’articolo 36, comma 2, lettere b), Codice Appalti, motivando la scelta in base alla specifica specializzazione dell’impresa nell’esecuzione dei servizi o forniture analoghi rispetto all’appalto che si intende affidare.
Il Responsabile del Procedimento può anche provvedere al sorteggio pubblico del numero degli operatori economici da invitare, mediante algoritmi che, in base alla numerazione progressiva, in maniera casuale, estraggono dalla sezione corrispondente alla categoria prevalente da affidare gli operatori economici da invitare.
In ogni caso, il Responsabile del procedimento può anche non scegliere gli operatori economici da sorteggiare, effettuando il sorteggio pubblico fra tutti gli operatori (salvo quanto successivamente previsto per il principio di rotazione) iscritti alla sezione dell’Elenco corrispondente alla categoria prevalente da affidare.
Il Responsabile del procedimento procede, altresì, al sorteggio, nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato dalla Federazione in sede di avviso pubblico, a condizione che ciò sia debitamente pubblicizzato nell’avviso di costituzione dell’Elenco. In tali ipotesi, la Federazione rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non siano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Qualora nella sezione dell’Elenco corrispondente alla categoria prevalente del servizio o fornitura da affidare non sia iscritto un numero di operatori economici almeno pari al numero minimo previsto dal Codice Appalti, il Responsabile del Procedimento dovrà pubblicare uno specifico Avviso di indagine di mercato; la selezione dei soggetti da invitare fra quelli che hanno manifestato l’interesse a partecipare alla procedura e quelli già iscritti nell’Elenco verrà effettuata nei modi previsti dallo specifico avviso con criteri di scelta oggettivi o tramite sorteggio pubblico.
In base al criterio di rotazione menzionato all’articolo 1, dovranno essere escluse dalla scelta del Responsabile del Procedimento le imprese già invitate (anche nella fase transitoria) ed anche se aggiudicatarie, fino al 31 dicembre dell’anno in cui sono state sorteggiate per l’invito, salvo il completo scorrimento della sezione dell’Elenco corrispondente alla categoria prevalente per la quale sono state sorteggiate.
Sempre nel rispetto del principio di rotazione, l’invito all’affidatario uscente avrà carattere eccezionale e sarà adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.
In ogni caso, la Federazione può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze purché superiore al minimo di cinque previsto dall’articolo 36, Codice Appalti.
La Federazione invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l’aggiudicatario uscente a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall’articolo 75, comma 3, Codice Appalti oppure mediante le specifiche modalità previste dal MePA.
L’invito conterrà a titolo esemplificativo:
1. l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
2. la conferma del possesso dei requisiti in base ai quali gli operatori economici sono stati inseriti nell’Elenco;
3. il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;
4. l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
5. il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 95, Codice
Appalti, e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui all’articolo 95, comma 4, Codice Appalti. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
6. la misura delle penali;
7. l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
8. l’eventuale richiesta di garanzie;
9. il nominativo del Responsabile del Procedimento;
10. la volontà di avvalersi della facoltà di procedere all’esclusione automatica di cui all’articolo 97,
comma 8, Codice Appalti, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l’avvertenza, che in ogni caso la Federazione valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
11. in caso di applicazione del criterio del minor prezzo, per l’ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei
metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell’articolo 97, comma 2, Codice Appalti, occorre specificare:
a) che il cosiddetto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti.
Successivamente il calcolo dello scarto medio esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residuate dopo il suddetto taglio delle ali;
b) che, in caso di sorteggio del metodo di cui alla all’articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice Appalti, una volta operato il così detto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l’eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi;
c) che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un’offerta unica;
d) a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell’anomalia;
12. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.
13. la data, l’orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o la
commissione di gara procedono all’apertura dei plichi e della documentazione amministrativa;
La selezione delle offerte pervenute è effettuata da una Commissione giudicatrice, nominata dal Consiglio Federale, composta da almeno 3 membri, salvo la complessità dell’appalto non richieda un numero superiore di commissari.
I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, anche se appartenenti alla Federazione. Nelle more della costituzione ed operatività del predetto Albo, i commissari continuano ad essere nominati dalla Federazione.
I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
Al momento dell’accettazione dell’incarico i membri della Commissione giudicatrice individuati devono dichiarare l’inesistenza delle cause d’incompatibilità o di astensione, di cui all’articolo 77, Codice Appalti e alle Linee guida n. 5 adottata dall’ANAC con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016.
La Commissione giudicatrice redigerà un verbale contenente l’indicazione delle offerte pervenute e provvederà, anche in più sedute, all’apertura dei plichi pervenuti, alla valutazione delle offerte ed alla conseguente aggiudicazione. Per tutte le operazioni della Commissione giudicatrice verrà redatto apposito verbale.
La Commissione giudicatrice procede, preliminarmente, all’esame della documentazione amministrativa e alla verifica della sussistenza delle dichiarazioni e dei documenti presentati dagli operatori economici; successivamente, la Commissione giudicatrice procede all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica, al fine di verificarne il contenuto.
In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice valuta le offerte tecniche presentate sulla base dei criteri stabiliti nella lettera di invito e in seguito comunica gli esiti in seduta pubblica, procedendo altresì all’apertura delle offerte economiche presentate nel rispetto dei criteri specificati nella lettera di invito.
Infine, la Commissione giudicatrice provvede a stilare la graduatoria sulla base della somma del punteggio ottenuto nelle offerte tecniche ed economiche, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, o soltanto economiche nel caso del criterio del minor prezzo, e rimette gli atti e i verbali di gara al Responsabile del Procedimento per la relativa proposta di aggiudicazione.
Il Consiglio Federale provvede all'aggiudicazione, previa verifica della proposta di aggiudicazione trasmessa dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’articolo 32, Codice Appalti.
L'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, Codice Appalti, diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, anche in relazione alla vigente normativa antimafia.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ed economico finanziario avverrà, mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, Codice Appalti, o con ogni altro mezzo a disposizione della Federazione.
La verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario, ferma restando la facoltà della Commissione giudicatrice di estendere tale verifica anche ad altri partecipanti.
Prima di addivenire alla conclusione del contratto resta la facoltà di procedere ad ulteriori negoziazioni migliorative tra la Federazione e il fornitore selezionato.
Il contratto è stipulato, a pena di nullità, o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
8 - GARANZIE
Per le acquisizioni disciplinate dal Regolamento non è previsto l’obbligo di prestare garanzie provvisorie o definitive, di cui agli articoli 93 e 103, Codice Appalti.
La Federazione si riserva la facoltà di richiedere le garanzie menzionate, tenuto conto della tipologia e della natura dell’acquisizione.
9 - DURATA DEI CONTRATTI E MODIFICHE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
La durata del contratto può essere modificata esclusivamente se prevista una proroga nei documenti della procedura. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Federazione.
Le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia avverranno nei limiti e secondo le modalità previste dall’articolo 106, Codice Appalti. Inoltre, qualora nel corso dell’esecuzione di un contratto occorra
un aumento o una diminuzione delle prestazioni, l’appaltatore è obbligato a renderla alle medesime condizioni del contratto fino alla concorrenza del quinto del prezzo di acquisizione.
10 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
È fatto espresso divieto all’appaltatore di subappaltare a terzi l’esecuzione di tutti o parte dei servizi e forniture senza l’autorizzazione scritta della Federazione e comunque oltre i limiti consentiti dalla vigente normativa. In difetto il contratto si risolve di diritto.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
11 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Indipendentemente dal valore economico dell’appalto di servizi e forniture, la Federazione provvederà all’acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG).
L’affidatario è tenuto a rispettare le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., nonché in materia di fatturazione elettronica.
Nella lettera d’invito verrà data indicazione al fornitore di provvedere a riportare in fattura il CIG e le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, sulle quali effettuare i pagamenti.
12 - CONTRIBUTO ANAC
La Federazione e gli operatori economici partecipanti sono tenuti a versare le contribuzioni previste dall’articolo 1, commi 65 e 67, Legge 23 dicembre 2005 n. 266. Il versamento di tale contribuzione è dovuto in base agli importi e con le decorrenze fissati nel tempo dall’ANAC.
13 - PENALI
Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui alla lettera di invito o del contratto, la Federazione ha facoltà di applicare le seguenti penali.
Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la consegna dei servizi o forniture indicati negli atti di gara, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
Le penali dovranno essere contestate per iscritto, con concessione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni, dalla data in cui l’aggiudicatario ha notizia della contestazione, per la presentazione di eventuali deduzioni.
La Federazione, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà compensare il credito con quanto dovuto all’aggiudicatario o avvalersi della cauzione eventualmente prestata ai sensi dell’articolo 103, Codice Appalti.
In ogni caso, l’ammontare complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10 per cento del valore dell’Appalto. Nell’eventualità che tale condizione si verifichi, la Federazione procederà alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo articolo, fatto salvo il diritto di agire per ottenere il maggior danno subito.
14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’articolo 108, Codice Appalti, la Federazione può risolvere il contratto, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106, Codice Appalti;
b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate le soglie stabilite dalla Federazione; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, Codice Appalti e avrebbe dovuto, pertanto, essere escluso dalla procedura di gara;
d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice Appalti.
La Federazione procede alla risoluzione del contratto qualora, nei confronti dell'aggiudicatario, sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, Codice Appalti.
Nel caso in cui la Federazione accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, formula a quest’ultimo la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'aggiudicatario abbia risposto, la Federazione dichiara risolto il contratto.
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'aggiudicatario rispetto alle previsioni del contratto, la Federazione gli assegna un termine non inferiore a dieci giorni, entro il quale deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, la Federazione risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
La Federazione ha il diritto di procedere, in ogni caso, alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d’ufficio del servizio o della fornitura in tutto o in parte a spese dell’appaltatore, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
• cessione parziale o totale del contratto;
• accertata esecuzione senza autorizzazione di parte del servizio o fornitura in subappalto;
• violazione dell’articolo 3, Legge n. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
• arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutto o in parte
del servizio o fornitura, da parte dell’aggiudicatario;
• cessazione o fallimento dell’aggiudicatario;
• perdita, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti previsti nella lettera di invito e nella ulteriore
documentazione allegata;
• rinvio a giudizio del legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’aggiudicatario per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata; mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con l’eventuale Patto di Integrità.
Nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento totale o parziale dell’aggiudicatario, la Federazione ha il diritto di incamerare l’eventuale cauzione a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento possa dar luogo per il risarcimento dei danni, anche di immagine, eventualmente arrecati alla Federazione.
15 - RECESSO
Ai sensi dell’articolo 109, Codice Appalti, la Federazione può recedere dal contratto in qualunque tempo previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo del servizio o delle forniture non eseguiti.
In caso di recesso, la Federazione invierà formale comunicazione all'aggiudicatario, con preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali prenderà in consegna il servizio o la fornitura e verificherà la regolarità degli stessi.
16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Conformemente a quanto disposto dall’articolo 13, Regolamento UE 2016/679, la Federazione tratta i dati forniti dagli operatori economici, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario all’espletamento delle procedure di evidenza pubblica e per l’eventuale stipula ed esecuzione del contratto e le finalità ad essi connesse.
17 - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE
Il Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito federale, sezione Amministrazione Trasparente e per quanto non previsto dallo stesso, si fa rinvio al Codice Appalti ed ai provvedimenti attuativi dello stesso.
PROSPETTO DI RIEPILOGO |
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TIPOLOGIA DI ACQUISTO |
IMPORTO |
MODALITA' DI AFFIDAMENTO |
ADEMPIMENTI |
SERVIZI E FORNITURE |
Fino a € 40.000 |
Affidamento Diretto |
Avvio con delibera a contrarre; |
Onere motivazionale più stringente in caso di affidamento al contraente uscente. |
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Da € 40.000 a € 214.000 |
Procedura negoziata |
Individuazione degli operatori economici da invitare; |
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Lettera di invito; |
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Verifica della sussistenza dei requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del Codice degli Appalti ed i requisiti speciali richiesti dalla lettera di invito. |